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Ancoraggio

Disciplina dell’ancoraggio

(ai sensi del art.20 del D.M. 100 del 28.04.2017)
  1. Nelle zone A non è consentito l’ancoraggio.
  2. Nelle zone B e C non è consentito l’ancoraggio nelle aree di rilevante interesse ambientale caratterizzate da biocenosi di pregio, quali praterie di Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa e coralligeno, opportunamente individuate dal soggetto gestore.
  3. Nelle zone B e C è consentito l’ancoraggio ai natanti, imbarcazioni da diporto, alle unità adibite al pescaturismo e alle unità adibite alla piccola pesca artigianale, esclusivamente in aree caratterizzate da fondali inerti sabbiosi, opportunamente individuate dal soggetto gestore, con successivo provvedimento, previa approvazione del Ministero.
  4. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, al fine di determinare la capacità di carico dell’area in relazione all’attività di ancoraggio, il soggetto gestore effettua il monitoraggio dell’area marina protetta e adegua, con successivi provvedimenti sentita la commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, la disciplina delle attività di ancoraggio, in particolare stabilendo il divieto di accesso in determinate aree per specifici periodi e un numero massimo di natanti e imbarcazioni.
  5. Le unità nautiche devono osservare le disposizioni per la navigazione da diporto di cui al precedente art. 18.

Le aree per l’ancoraggio individuate dall’Ente Gestore si suddividono in.

  • Aree per ancoraggio libero.
  • Aree di ancoraggio regolamentato, attive dal 1° maggio al 31 ottobre e soggette al pagamento della tariffa prevista per lo stazionamento.

Puoi consultare il Disciplinare integrativo o visualizzare queste aree e anche altre informazioni nella mappa GIS interattiva.

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