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Attività di pescaturismo

Disciplina dell’attività di pescaturismo

(ai sensi del art.25 del D.M. 100 del 28.04.2017)
  1. Nelle zone A non è consentita l’attività di pescaturismo.
  2. Nelle zone B e C sono consentite le attività di pescaturismo, con gli attrezzi e le modalità stabilite per la piccola pesca artigianale al precedente art. 24, riservata ai soggetti legittimati di cui allo stesso art. 24, alla data di entrata in vigore del regolamento di disciplina, purché’ in possesso di idonea licenza all’esercizio dell’attività di pescaturismo.
  3. Il rilascio dell’autorizzazione, di validità massima annuale, per l’attività di pescaturismo comporta l’obbligo di:
    1. esporre sull’unità da pesca i contrassegni autorizzativi rilasciati dal soggetto gestore, da esibire durante l’esercizio dell’attività di pesca;
    2. fornire al soggetto gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell’area marina protetta, nonché’ fornire agli utenti l’apposito materiale informativo fornito dal soggetto gestore. Tali informazioni andranno riportate su apposito registro vidimato dal soggetto gestore che dovrà essere tenuto aggiornato e consegnato alla scadenza dell’autorizzazione;
    3. consegnare il registro debitamente compilato, in mancanza della consegna non sarà possibile richiedere l’autorizzazione all’attività di pescaturismo, per l’anno successivo;
    4. acquisire dagli utenti la formale dichiarazione di presa visione del decreto di aggiornamento, del regolamento di disciplina, del presente regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali.
  4. La richiesta di autorizzazione per l’attività di pescaturismo deve indicare gli attrezzi da pesca che si intendono adoperare.
  5. Non è consentito l’uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
  6. Non è consentito lo svolgimento dell’attività di pescaturismo in contemporanea con l’attività di piccola pesca artigianale.
  7. Non è consentito lo scarico a mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell’unità da pesca e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché’ il rilascio di rifiuti solidi o liquidi. Il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, è consentito secondo il «piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico» vigente, redatto dalla Capitaneria di porto di Oristano.
  8. Il soggetto gestore effettua il monitoraggio delle attività di pescaturismo al fine di garantire una gestione sostenibile della risorsa e adegua, con successivo provvedimento, previa approvazione del Ministero, la relativa disciplina.
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