Disciplina del trasporto passeggeri e delle visite guidate
(ai sensi del art.21 del D.M. 100 del 28.04.2017)
- Nell’area marina protetta sono vietati, la navigazione, l’ancoraggio e la sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda ai sensi del decreto interministeriale 2 marzo 2012.
- Nelle zone A non è consentita la navigazione alle unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate.
- Nelle zone B è consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, la navigazione alle unità nautiche abilitate, secondo la normativa vigente, al trasporto passeggeri/visite guidate, alla velocità massima di 5 nodi.
- Nella zona C è consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, la navigazione alle unità nautiche abilitate, secondo la normativa vigente, al trasporto passeggeri/visite guidate, con le seguenti modalità:
- a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa;
- a velocità non superiore a 10 nodi e comunque in assetto dislocante, oltre la distanza di 300 metri dalla costa.
- L’ormeggio dei mezzi di trasporto passeggeri e delle unità nautiche adibite alle visite guidate è consentito ai rispettivi gavitelli singoli, contrassegnati e appositamente predisposti dal soggetto gestore, posizionati compatibilmente con le esigenze di tutela dell’ambiente marino. L’ancoraggio è consentito unicamente nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 20.
- Non è consentito lo scarico a mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell’unità nautica e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché’ il rilascio di rifiuti solidi o liquidi. Il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, è consentito secondo il «piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico» vigente, redatto dalla Capitaneria di porto di Oristano.
- Non è consentito l’uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
- Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell’autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti rispetto a quanto oggetto di autorizzazione.
- Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, di validità annuale, per il trasporto passeggeri e per lo svolgimento di visite guidate, nonché’ per l’eventuale utilizzo dei gavitelli singoli posizionati a tale scopo, i soggetti richiedenti devono:
- essere legittimati allo svolgimento dell’attività di trasporto passeggeri secondo la normativa vigente in materia;
- presentare copia della certificazione rilasciata dall’autorità competente, dalla quale risulti il numero massimo di passeggeri trasportabili;
- indicare le caratteristiche delle unità nautiche utilizzate per l’attività di trasporto passeggeri e visite guidate;
- risultare in possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilità’:
- documentazione che attesti la presenza di un sistema di raccolta delle acque di sentina;
- registro di scarico delle acque di sentina;
- documentazione che attesti la presenza di casse per la raccolta dei liquami di scolo, per quelle unità dotate di servizi igienici e cucina a bordo.
- versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. 35;
- possono effettuare il pagamento del corrispettivo a titolo di diritto di segreteria in misura ridotta, i proprietari di unità nautiche che attestino il possesso del motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche, e/o ulteriori requisiti di eco-compatibilità stabiliti dal soggetto gestore con successivo provvedimento, previa approvazione del Ministero.
- Ogni sostituzione, anche temporanea, delle unità nautiche adibite al trasporto passeggeri/visite guidate, già autorizzate deve essere comunicata al soggetto gestore che provvede, previa apposita istruttoria di verifica dei requisiti della nuova unità, a rilasciare una nuova autorizzazione. L’autorizzazione rilasciata per la nuova unità nautica comporta la revoca, o in caso di temporaneità, la sospensione, dell’autorizzazione già rilasciata per l’unità nautica sostituita.
- Il soggetto gestore può, con successivo provvedimento, sentite le Autorità competenti e la Commissione di riserva, previa approvazione del Ministero, disciplinare gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio.
- Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, il soggetto gestore stabilisce con successivo provvedimento, previa approvazione del Ministero:
- il numero massimo di unità autorizzate per le attività di trasporto passeggeri e visite guidate;
- il divieto di accesso a determinate aree per specifici periodi;
- eventuali ulteriori requisiti di eco-compatibilità’, e criteri preferenziali per il rilascio delle autorizzazioni;
- eventuali requisiti di preferenzialità nel caso in cui la richiesta per le autorizzazioni alle attività di trasporto passeggeri e visite guidate, eccedesse il numero massimo stabilito.
- Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’obbligo per l’esercente di:
- fornire annualmente al soggetto gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell’area marina protetta;
- fornire agli utenti l’apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore;
- acquisire dagli utenti dei servizi la formale dichiarazione di presa visione del decreto istitutivo dell’area marina protetta, del regolamento di disciplina, del presente regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali.
- È fatto obbligo agli armatori delle suddette unità di trasporto passeggeri e visite guidate, di compilare giornalmente il registro, previamente vidimato del soggetto gestore, con gli estremi dell’unità nautica utilizzata, il numero complessivo dei passeggeri trasportati e le loro rispettive nazionalità. Il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all’autorità preposta al controllo o al personale del soggetto gestore.
- Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalità istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l’immediata sospensione dell’autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, non sarà possibile richiedere l’autorizzazione per l’anno successivo.
- In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, al fine di determinare la capacità di carico dell’area in relazione all’attività di trasporto passeggeri e visite guidate, il soggetto gestore effettua il monitoraggio dell’area marina protetta e adegua, con successivi provvedimenti sentita la commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, la disciplina delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate.
