Disciplina delle attività e degli eventi sportivi e ludico-ricreativi
(ai sensi del art.28 del D.M. 100 del 28.04.2017)
- Nelle zone A e B non sono consentite attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi.
- Nella zona C non è consentito lo svolgimento, in forma organizzata o spontanea, di attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi effettuati con mezzi a motore di qualsiasi tipo, al fine di garantire la salvaguardia e l’integrità degli habitat marini e costieri.
- Nella zona C è consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, e in osservanza delle ordinanze della Capitaneria di porto competente, lo svolgimento, in forma organizzata o spontanea/individuale, di attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi relativi alle seguenti discipline:
- Kitesurf;
- Surf e Paddle Surf;
- Windsurf;
- Vela;
- Nuoto;
- Canoa;
- Aquiloni;
- Beach-volley.
- Durante lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, non è consentito l’uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
- Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, di validità massima annuale, di cui al comma 3, i soggetti richiedenti devono:
- distinguere tra attività spontanee/individuali e attività organizzate;
- essere legittimati secondo la normativa vigente in materia;
- indicare le caratteristiche dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali utilizzati per l’attività;
- fornire specifica relazione sulle modalità di svolgimento e sull’oggetto delle attività;
- presentare la documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti per le unità da diporto, di cui all’art. 18 del presente Regolamento, nel caso di utilizzo di unità nautiche in appoggio;
- versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 35;
- fornire la formale dichiarazione di presa visione del decreto di aggiornamento, del regolamento di disciplina, del presente regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali.
- Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’obbligo di fornire al soggetto gestore informazioni relative alle attività condotte, ai fini del monitoraggio dell’area marina protetta, nonché’ di svolgere specifiche attività di sensibilizzazione e di informazione ai partecipanti, invitando al rispetto dell’ambiente fruito e di fornire agli stessi l’apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore.
- Al fine di preservare da danni l’ambiente naturale e non provocare disturbo alla fauna, il soggetto gestore, all’atto del rilascio dell’autorizzazione, può stabilire prescrizioni relative alle aree, ai percorsi, ai mezzi e alle modalità di conduzione delle attività.
- In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, le attività degli eventi sportivi e ludico-ricreativi.
- Le unità nautiche a supporto delle attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi, devono osservare le disposizioni degli articoli 18, 19, 20, rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.
