Disciplina delle attività di seawatching
(ai sensi del art.29 del D.M. 100 del 28.04.2017)
- Nelle zone A non sono consentite le attività di seawatching.
- Nelle zone B sono consentite le attività di seawatching svolte da centri autorizzati dal soggetto gestore con le seguenti modalità:
- nei siti individuati e opportunamente segnalati dal soggetto gestore;
- in presenza di guida o istruttore del centro autorizzato;
- secondo gli orari e i periodi determinati dal soggetto gestore;
- in un numero di persone non superiore a 8 (otto) per ogni guida o istruttore del centro autorizzato, con non più di 16 (sedici) persone contemporaneamente oltre le loro guide per ciascun sito, se l’attività di seawatching è svolta in orario diurno;
- in un numero di persone non superiore a 3 (tre) per ogni guida o istruttore del centro autorizzato, con non più di 6 (sei) persone contemporaneamente oltre le loro guide per ciascun sito, se l’attività di seawatching è svolta in orario notturno;
- in ciascun sito l’ attività di seawatching deve svolgersi entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub.
- Nella zona C sono consentite le attività di seawatching svolte dai centri autorizzati dal soggetto gestore con le seguenti modalità:
- in presenza di guida o istruttore del centro autorizzato;
- secondo gli orari determinati dal soggetto gestore;
- in un numero di persone non superiore a 6 (sei) per ogni guida o istruttore del centro autorizzato, con non più di 18 (diciotto) persone contemporaneamente oltre le loro guide per ciascun sito, se l’attività di seawatching è svolta in orario diurno;
- in un numero di persone non superiore a 3 (tre) per ogni guida o istruttore del centro autorizzato, con non più di 9 (nove) persone contemporaneamente oltre le loro guide per ciascun sito, se l’attività di seawatching è svolta in orario notturno;
- in ciascun sito l’attività di seawatching deve svolgersi entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub.
- I centri autorizzati all’esercizio di attività di seawatching possono ormeggiare le unità nautiche a supporto, ai gavitelli singoli allo scopo predisposti per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento dell’attività.
- Per ciascun sito è consentito operare con un massimo di 2 (due) unità nautiche contemporaneamente.
- Le unità nautiche a supporto delle attività di seawatching devono osservare le disposizioni degli articoli 18, 19, 20, rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.
- Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, di validità massima annuale, per lo svolgimento dell’attività di seawatching, i centri e le imprese richiedenti devono:
- in caso di imprese specializzate in attività escursionistica, la dichiarazione di utilizzo di istruttori, guide subacquee (L.R. n. 9/99 e successive modiche), guide ambientali escursionistiche, e assistenti bagnanti abilitati dalla sezione salvamento della Federazione italiana nuoto, ovvero muniti di brevetti di idoneità per i salvataggi a mare rilasciati da società autorizzata dal Ministero della marina mercantile (così sostituito da decreto ministeriale 25-8-1989);
- indicare l’ubicazione della sede, la residenza ed i recapiti di reperibilità dei responsabili legali del centro;
- presentare copia delle abilitazioni individuali (brevetti) e i titoli professionali posseduti di ciascuna guida e istruttore operante in nome e per conto del centro autorizzato;
- indicare l’elenco e le caratteristiche delle unità nautiche utilizzate per l’attività, nonché gli estremi identificativi delle patenti nautiche dei conduttori, che operano in nome o per conto del centro;
- assicurare un periodo di 6 mesi di apertura delle attività del centro tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attività nei periodi di picco delle presenze turistiche;
- presentare copia della documentazione che attesti il possesso di una specifica assicurazione per responsabilità civile derivante dall’attività professionale esercitata, per ogni singolo soggetto che operi in nome o per conto del centro;
- presentare la documentazione che attesti il possesso dei requisiti previsti per le unità nautiche all’art. 17, del presente regolamento, nel caso di utilizzo di unità nautiche in appoggio;
- comunicare ogni variazione delle proprie unità di appoggio, al fine di acquisire una nuova autorizzazione previa verifica dei requisiti, da parte del soggetto gestore;
- versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. 35.
- Il rilascio dell’autorizzazione è subordinata all’acquisizione della formale dichiarazione da parte del richiedente di presa visione del decreto di aggiornamento dell’area marina protetta, del regolamento di disciplina, del presente regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali, nonché’ del possesso dei requisiti richiesti.
- Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’obbligo di fornire agli utenti l’apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore.
- Il soggetto gestore si riserva la facoltà di revocare o sospendere l’autorizzazione ai soggetti risultati non in regola a seguito di accertamento da parte delle autorità competenti.
- Prima dell’attività di seawatching è fatto obbligo ai centri autorizzati di informare gli utenti riguardo le regole dell’area marina protetta, l’importanza dell’ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito dove si svolge l’attività e le norme di comportamento al fine di non arrecare eventuale disturbo ai fondali e agli organismi marini, e di acquisire dagli utenti la formale dichiarazione di presa visione del decreto di aggiornamento, del regolamento di disciplina e del presente regolamento.
- Il responsabile dell’unità nautica in appoggio all’attività di seawatching, prima di tale attività deve annotare nel registro previamente vidimato dal soggetto gestore, gli estremi dell’unità, i nominativi delle guide e/o degli istruttori, il numero dei partecipanti, le loro rispettive nazionalità, la data, l’orario e il numero di attività effettuate suddivise per sito dove si svolge l’attività di seawatching; il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all’autorità preposta al controllo o al personale del soggetto gestore.
- Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalità istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l’immediata sospensione dell’autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, non sarà possibile richiedere l’autorizzazione per l’anno successivo.
- I Centri di immersione, o le imprese specializzate in escursioni, con i requisiti al comma 7, che svolgono l’attività di visite guidate subacquee/didattica subacquea e che intendono svolgere anche quella di seawatching devono esplicitarlo nella domanda di rilascio dell’autorizzazione e dichiarare e comprovare, oltre ai requisiti di cui all’art. 17, il possesso dei requisiti richiesti per l’attività di seawatching, nonché’ dotarsi delle ulteriori dotazioni e attrezzature eventualmente necessarie per tale attività. In ogni caso il seawatching può essere effettuato solo con l’ausilio delle unità nautiche comunicate al soggetto gestore come «unità d’appoggio».
- In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dei siti dedicati all’attività di seawatching, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, la disciplina delle attività di seawatching. Il soggetto gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:
- il numero massimo di autorizzazioni;
- ulteriori requisiti di eco-compatibilità’;
- i siti dove svolgere l’attività di seawatching;
- il numero massimo di attività al giorno, per ciascun sito e in totale;
- il numero massimo di unità nautiche autorizzabili per ogni centro/impresa e in totale;
- un’adeguata turnazione tra le attività di seawatching, le visite guidate subacquee/didattica subacquea e le immersioni subacquee;
- i punti attrezzati idonei per l’ormeggio;
- gli eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle attività;
- eventuali requisiti di preferenzialità nel caso in cui la richiesta per le autorizzazioni alle attività di seawatching, eccedesse il numero massimo stabilito.
