I provvedimenti relativi all’uso del demanio marittimo dell’area marina protetta «Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre», anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all’istituzione della stessa, sono disciplinati in funzione della zonazione prevista nel regolamento di disciplina, con le seguenti modalità:
in zona A, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all’uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti dal soggetto gestore per
motivi di servizio, sicurezza o ricerca scientifica;
in zona B, i provvedimenti relativi all’uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle, regioni o dagli enti locali competenti d’intesa con il soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell’ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;
in zona C, i provvedimenti relativi all’uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti previo parere del soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell’ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive.
Restano ferme le disposizioni in materia riportate all’articolo 10 – Demanio marittimo del decreto di aggiornamento dell’area marina protetta.