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Attività di seawatching

Disciplina delle attività di seawatching

(ai sensi del art.29 del D.M. 100 del 28.04.2017)
  1. Nelle zone A non sono consentite le attività di seawatching.
  2. Nelle zone B sono consentite le attività di seawatching svolte da centri autorizzati dal soggetto gestore con le seguenti modalità:
    1. nei siti individuati e opportunamente segnalati dal soggetto gestore;
    2. in presenza di guida o istruttore del centro autorizzato;
    3. secondo gli orari e i periodi determinati dal soggetto gestore;
    4. in un numero di persone non superiore a 8 (otto) per ogni guida o istruttore del centro autorizzato, con non più di 16 (sedici) persone contemporaneamente oltre le loro guide per ciascun sito, se l’attività di seawatching è svolta in orario diurno;
    5. in un numero di persone non superiore a 3 (tre) per ogni guida o istruttore del centro autorizzato, con non più di 6 (sei) persone contemporaneamente oltre le loro guide per ciascun sito, se l’attività di seawatching è svolta in orario notturno;
    6. in ciascun sito l’ attività di seawatching deve svolgersi entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub.
  3. Nella zona C sono consentite le attività di seawatching svolte dai centri autorizzati dal soggetto gestore con le seguenti modalità:
    1. in presenza di guida o istruttore del centro autorizzato;
    2. secondo gli orari determinati dal soggetto gestore;
    3. in un numero di persone non superiore a 6 (sei) per ogni guida o istruttore del centro autorizzato, con non più di 18 (diciotto) persone contemporaneamente oltre le loro guide per ciascun sito, se l’attività di seawatching è svolta in orario diurno;
    4. in un numero di persone non superiore a 3 (tre) per ogni guida o istruttore del centro autorizzato, con non più di 9 (nove) persone contemporaneamente oltre le loro guide per ciascun sito, se l’attività di seawatching è svolta in orario notturno;
    5. in ciascun sito l’attività di seawatching deve svolgersi entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub.
  4. I centri autorizzati all’esercizio di attività di seawatching possono ormeggiare le unità nautiche a supporto, ai gavitelli singoli allo scopo predisposti per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento dell’attività.
  5. Per ciascun sito è consentito operare con un massimo di 2 (due) unità nautiche contemporaneamente.
  6. Le unità nautiche a supporto delle attività di seawatching devono osservare le disposizioni degli articoli 18, 19, 20, rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.
  7. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, di validità massima annuale, per lo svolgimento dell’attività di seawatching, i centri e le imprese richiedenti devono:
    1. in caso di imprese specializzate in attività escursionistica, la dichiarazione di utilizzo di istruttori, guide subacquee (L.R. n. 9/99 e successive modiche), guide ambientali escursionistiche, e assistenti bagnanti abilitati dalla sezione salvamento della Federazione italiana nuoto, ovvero muniti di brevetti di idoneità per i salvataggi a mare rilasciati da società autorizzata dal Ministero della marina mercantile (così sostituito da decreto ministeriale 25-8-1989);
    2.  indicare l’ubicazione della sede, la residenza ed i recapiti di reperibilità dei responsabili legali del centro;
    3. presentare copia delle abilitazioni individuali (brevetti) e i titoli professionali posseduti di ciascuna guida e istruttore operante in nome e per conto del centro autorizzato;
    4. indicare l’elenco e le caratteristiche delle unità nautiche utilizzate per l’attività, nonché gli estremi identificativi delle patenti nautiche dei conduttori, che operano in nome o per conto del centro;
    5. assicurare un periodo di 6 mesi di apertura delle attività del centro tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attività nei periodi di picco delle presenze turistiche;
    6. presentare copia della documentazione che attesti il possesso di una specifica assicurazione per responsabilità civile derivante dall’attività professionale esercitata, per ogni singolo soggetto che operi in nome o per conto del centro;
    7. presentare la documentazione che attesti il possesso dei requisiti previsti per le unità nautiche all’art. 17, del presente regolamento, nel caso di utilizzo di unità nautiche in appoggio;
    8. comunicare ogni variazione delle proprie unità di appoggio, al fine di acquisire una nuova autorizzazione previa verifica dei requisiti, da parte del soggetto gestore;
    9. versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. 35.
  8. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinata all’acquisizione della formale dichiarazione da parte del richiedente di presa visione del decreto di aggiornamento dell’area marina protetta, del regolamento di disciplina, del presente regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali, nonché’ del possesso dei requisiti richiesti.
  9. Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’obbligo di fornire agli utenti l’apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore.
  10. Il soggetto gestore si riserva la facoltà di revocare o sospendere l’autorizzazione ai soggetti risultati non in regola a seguito di accertamento da parte delle autorità competenti.
  11. Prima dell’attività di seawatching è fatto obbligo ai centri autorizzati di informare gli utenti riguardo le regole dell’area marina protetta, l’importanza dell’ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito dove si svolge l’attività e le norme di comportamento al fine di non arrecare eventuale disturbo ai fondali e agli organismi marini, e di acquisire dagli utenti la formale dichiarazione di presa visione del decreto di aggiornamento, del regolamento di disciplina e del presente regolamento.
  12. Il responsabile dell’unità nautica in appoggio all’attività di seawatching, prima di tale attività deve annotare nel registro previamente vidimato dal soggetto gestore, gli estremi dell’unità, i nominativi delle guide e/o degli istruttori, il numero dei partecipanti, le loro rispettive nazionalità, la data, l’orario e il numero di attività effettuate suddivise per sito dove si svolge l’attività di seawatching; il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all’autorità preposta al controllo o al personale del soggetto gestore.
  13. Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalità istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l’immediata sospensione dell’autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, non sarà possibile richiedere l’autorizzazione per l’anno successivo.
  14. I Centri di immersione, o le imprese specializzate in escursioni, con i requisiti al comma 7, che svolgono l’attività di visite guidate subacquee/didattica subacquea e che intendono svolgere anche quella di seawatching devono esplicitarlo nella domanda di rilascio dell’autorizzazione e dichiarare e comprovare, oltre ai requisiti di cui all’art. 17, il possesso dei requisiti richiesti per l’attività di seawatching, nonché’ dotarsi delle ulteriori dotazioni e attrezzature eventualmente necessarie per tale attività. In ogni caso il seawatching può essere effettuato solo con l’ausilio delle unità nautiche comunicate al soggetto gestore come «unità d’appoggio».
  15. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dei siti dedicati all’attività di seawatching, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, la disciplina delle attività di seawatching. Il soggetto gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:
    1. il numero massimo di autorizzazioni;
    2. ulteriori requisiti di eco-compatibilità’;
    3. i siti dove svolgere l’attività di seawatching;
    4. il numero massimo di attività al giorno, per ciascun sito e in totale;
    5. il numero massimo di unità nautiche autorizzabili per ogni centro/impresa e in totale;
    6. un’adeguata turnazione tra le attività di seawatching, le visite guidate subacquee/didattica subacquea e le immersioni subacquee;
    7. i punti attrezzati idonei per l’ormeggio;
    8. gli eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle attività;
    9. eventuali requisiti di preferenzialità nel caso in cui la richiesta per le autorizzazioni alle attività di seawatching, eccedesse il numero massimo stabilito.
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