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Trasporto passeggeri e visite guidate

Disciplina del trasporto passeggeri e delle visite guidate

(ai sensi del art.21 del D.M. 100 del 28.04.2017)
  1. Nell’area marina protetta sono vietati, la navigazione, l’ancoraggio e la sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda ai sensi del decreto interministeriale 2 marzo 2012.
  2. Nelle zone A non è consentita la navigazione alle unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate.
  3. Nelle zone B è consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, la navigazione alle unità nautiche abilitate, secondo la normativa vigente, al trasporto passeggeri/visite guidate, alla velocità massima di 5 nodi.
  4. Nella zona C è consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, la navigazione alle unità nautiche abilitate, secondo la normativa vigente, al trasporto passeggeri/visite guidate, con le seguenti modalità:
    1. a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa;
    2. a velocità non superiore a 10 nodi e comunque   in   assetto dislocante, oltre la distanza di 300 metri dalla costa.
  5. L’ormeggio dei mezzi di trasporto passeggeri e delle unità nautiche adibite alle visite guidate è consentito ai rispettivi gavitelli singoli, contrassegnati e appositamente predisposti dal soggetto gestore, posizionati compatibilmente con le esigenze di tutela dell’ambiente marino. L’ancoraggio è consentito unicamente nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 20.
  6. Non è consentito lo scarico a mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell’unità nautica e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché’ il rilascio di rifiuti solidi o liquidi. Il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, è consentito secondo il «piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico» vigente, redatto dalla Capitaneria di porto di Oristano.
  7. Non è consentito l’uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
  8. Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell’autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti rispetto a quanto oggetto di autorizzazione.
  9. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, di validità annuale, per il trasporto passeggeri e per lo svolgimento di visite guidate, nonché’ per l’eventuale utilizzo dei gavitelli singoli posizionati a tale scopo, i soggetti richiedenti devono:
    1. essere    legittimati     allo svolgimento     dell’attività   di trasporto passeggeri secondo la normativa vigente in materia;
    2. presentare copia della certificazione       rilasciata dall’autorità competente, dalla quale risulti il numero     massimo   di passeggeri trasportabili;
    3. indicare le caratteristiche delle unità nautiche utilizzate per l’attività di trasporto passeggeri e visite guidate;
    4. risultare in possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilità’:
      1. documentazione che attesti la presenza di un sistema di raccolta delle acque di sentina;
      2. registro di scarico delle acque di sentina;
      3. documentazione che attesti la presenza di casse per la raccolta dei liquami di scolo, per quelle unità dotate di servizi igienici e cucina a bordo.
    5. versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. 35;
    6. possono effettuare il pagamento del corrispettivo a titolo di diritto di segreteria in misura ridotta, i proprietari di unità nautiche che attestino il possesso del motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche, e/o ulteriori requisiti di eco-compatibilità stabiliti dal soggetto gestore con successivo provvedimento, previa approvazione del Ministero.
  10. Ogni sostituzione, anche temporanea, delle unità nautiche adibite al trasporto passeggeri/visite guidate, già autorizzate deve essere comunicata al soggetto gestore che provvede, previa apposita istruttoria di verifica dei requisiti della nuova unità, a rilasciare una nuova autorizzazione. L’autorizzazione rilasciata per la nuova unità nautica comporta la revoca, o in caso di temporaneità, la sospensione, dell’autorizzazione già rilasciata per l’unità nautica sostituita.
  11. Il soggetto gestore può, con successivo provvedimento, sentite le Autorità competenti e la Commissione di riserva, previa approvazione del Ministero, disciplinare gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio.
  12. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, il soggetto gestore stabilisce con successivo provvedimento, previa approvazione del Ministero:
    1. il numero massimo di unità autorizzate per le attività di trasporto passeggeri e visite guidate;
    2. il divieto di accesso a determinate aree per specifici periodi;
    3. eventuali ulteriori requisiti di eco-compatibilità’, e criteri preferenziali per il rilascio delle autorizzazioni;
    4. eventuali requisiti di preferenzialità nel caso in cui la richiesta per le autorizzazioni alle attività di trasporto passeggeri e visite guidate, eccedesse il numero massimo stabilito.
  13. Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’obbligo per l’esercente di:
    1. fornire annualmente al soggetto gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell’area marina protetta;
    2. fornire agli utenti l’apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore;
    3. acquisire dagli utenti dei servizi la formale dichiarazione di presa visione del decreto istitutivo dell’area marina protetta, del regolamento di disciplina, del presente regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali.
  14. È fatto obbligo agli armatori delle suddette unità di trasporto passeggeri e visite guidate, di compilare giornalmente il registro, previamente vidimato del soggetto gestore, con gli estremi dell’unità nautica utilizzata, il numero complessivo dei passeggeri trasportati e le loro rispettive nazionalità. Il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta  all’autorità preposta al controllo o al personale del soggetto gestore.
  15. Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalità istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l’immediata sospensione dell’autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, non sarà possibile richiedere l’autorizzazione per l’anno successivo.
  16. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, al fine di determinare la capacità di carico dell’area in relazione all’attività di trasporto passeggeri e visite guidate, il soggetto gestore effettua il monitoraggio dell’area marina protetta e adegua, con successivi provvedimenti sentita la commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, la disciplina delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate.
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