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Attività di pesca professionale

Disciplina delle attività di pesca professionale

(ai sensi del art.24 del D.M. 100 del 28.04.2017)
  1. Nell’area marina protetta non è consentita la pesca con attrezzi trainati, con sciabica, reti derivanti e a circuizione, con fonti luminose. Non sono altresì consentiti l’acquacoltura e il ripopolamento attivo e la pesca subacquea.
  2. Nell’area marina protetta non è consentita la pesca delle specie elencate dalla direttiva Habitat (92/43/CE agli Allegati II, IV, V), tra cui:
    1. Nacchera (Pinna nobilis);
    2. Patella (Patella ferruginea, Patella rustica);
    3. Dattero di mare (Lithophaga lithophaga);
    4. Corallo Rosso (Corallium rubrum);
    5. Cicala grande (Scillarides latus);
    6. Riccio diadema (Centrostephanus longispinus);
    7. Riccio di mare (Paracentrotus lividus);
    8. Cheppia (Alosa fallax);
    9. Squali (Hexanchus grisou; Cetorhinus maximus), e squali appartenenti alle famiglie Alophiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae, Isuridae e Lamnidae;
    10. è inoltre vietata la pesca di tutte le cernie (Epinephelus spp., Micteroperca rubra, Polyprion americanus);
  3. Il soggetto gestore, a seguito delle risultanze del monitoraggio della risorsa del riccio di mare (Paracentrotus lividus), può prevedere, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, le modalità e i criteri per autorizzare la suddetta pesca in periodi e zone limitate.
  4. Nelle zone A è vietata qualsiasi attività di pesca professionale compresa la piccola pesca artigianale.
  5. Nelle zone B e C è consentita esclusivamente, previa autorizzazione del soggetto gestore, l’attività di piccola pesca artigianale, riservata alle imprese di pesca che esercitano l’attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nella Provincia di Oristano alla data di entrata in vigore del regolamento di disciplina, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa.
  6. Nelle zone B la piccola pesca artigianale è consentita ai soggetti autorizzati di cui al precedente comma, unicamente ad una distanza dalla costa non inferiore a 300 metri, esclusivamente con i seguenti attrezzi e modalità, utilizzati in alternativa fra loro:
    1. reti da posta fisse, di lunghezza massima di 1.500 metri per imbarcazione con un solo pescatore imbarcato, aumentando fino a 2.000 metri per un secondo pescatore imbarcato, fino ad un massimo di 2.500 metri con un terzo pescatore imbarcato, con maglia di dimensioni non inferiore a 40 millimetri, segnalate come previsto dalla normativa vigente, e con apposito segno di riconoscimento, numerato e consegnato dal soggetto gestore al momento del rilascio dell’autorizzazione;
    2. ai soggetti che nel momento della richiesta di autorizzazione, comunichino l’utilizzo di tutte reti con maglie superiori ai 50 millimetri, è applicata una premialità del 30% sulla lunghezza delle reti;
    3. palangari fissi con un numero massimo di ami di 300 per imbarcazione con un solo pescatore, aumentando fino a 400 ami per un secondo pescatore imbarcato, e aumentando di ulteriori 100 ami per ogni successivo pescatore imbarcato, fino ad un massimo di 600 ami, compatibilmente con la tabella di armamento dell’unità da pesca, e opportunamente segnalati come previsto dalla normativa vigente e con apposito segno di riconoscimento, numerato e consegnato dal soggetto gestore al momento del rilascio dell’autorizzazione;
    4. nasse, posizionate in mare per non più di tre giorni consecutivi, nel solo periodo compreso tra il 1° Marzo e il 31 Agosto, ad una distanza dalla costa di 300 metri e comunque tra i 20 e i 50 metri di profondità, segnalate come previsto dalla normativa vigente e con apposito segno di riconoscimento, numerato e consegnato dal soggetto gestore al momento del rilascio dell’autorizzazione, nelle quantità di seguito riportate:
      1. 200 nasse per singolo imbarcato fino a un massimo di 200 nasse con più di un imbarcato, per unità da pesca con TSL ≤ 2;
      2. 200 nasse per singolo imbarcato fino a un massimo di 300 nasse con più di un imbarcato, per unità da pesca con TSL tra 2 e 5;
      3. 200 nasse per singolo imbarcato fino a un massimo di 400 nasse con più di un imbarcato, per unità da pesca con TSL > 5.
  7. Nella zona C la piccola pesca artigianale è consentita ai soggetti autorizzati di cui al precedente comma 5, unicamente ad una distanza dalla costa non inferiore a 200 metri, esclusivamente con i seguenti attrezzi e modalità, utilizzati in alternativa fra loro:
    1. reti da posta fisse, di lunghezza massima di 2.000 metri per imbarcazione con un solo pescatore imbarcato, aumentando fino a 2.500 metri per un secondo pescatore imbarcato, fino ad un massimo di 3.000 metri con un terzo pescatore imbarcato, con maglia di dimensioni non inferiore a 40 millimetri, segnalati come previsto dalla normativa vigente e con apposito segno di riconoscimento, numerato e consegnato dal soggetto gestore al momento del rilascio dell’autorizzazione;
    2. ai soggetti che nel momento della richiesta di autorizzazione, comunichino l’utilizzo di tutte reti con maglie superiori ai 50 millimetri, è applicata una premialità del 30% sulla lunghezza delle reti;
    3. palangari fissi con un numero massimo di 400 ami per imbarcazione con un solo pescatore, aumentando fino a 600 ami per un secondo pescatore imbarcato, e aumentando di ulteriori 200 ami per ogni successivo pescatore imbarcato, fino ad un massimo di 800 ami, compatibilmente con la tabella di armamento dell’unità da pesca, e opportunamente segnalati come previsto dalla normativa vigente e con apposito segno di riconoscimento, numerato e consegnato dal soggetto gestore al momento del rilascio dell’autorizzazione;
    4. nasse, posizionate in mare per non più di tre giorni consecutivi, nel solo periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto, ad una distanza dalla costa di 300 metri e comunque tra i 20 e i 50 metri di profondità, segnalate come previsto dalla normativa vigente e con apposito segno di riconoscimento, numerato e consegnato dal soggetto gestore al momento del rilascio dell’autorizzazione, nelle quantità di seguito riportate:
      1. 300 nasse per singolo imbarcato fino a un massimo di 300 nasse con più di un imbarcato, per unità da pesca con TSL ≤ 2;
      2. 300 nasse per singolo imbarcato fino a un massimo di 450 nasse con più di un imbarcato, per unità da pesca con TSL tra 2 e 5;
      3. 300 nasse per singolo imbarcato fino a un massimo di 500 nasse con più di un imbarcato, per unità da pesca con TSL > 5.
  8. Non è consentito lo scarico a mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell’unità da pesca e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché’ il rilascio di rifiuti solidi o liquidi. Il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, è consentito secondo il «piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico» vigente, redatto dalla Capitaneria di porto di Oristano.
  9. L’attività di piccola pesca artigianale non è consentita all’interno delle concessioni demaniali marittime in cui sono presenti gavitelli destinati a campi ormeggio per le unità da diporto. Non è altresì consentita l’attività di pesca e il posizionamento degli attrezzi, ad una distanza inferiore a 150 metri dai gavitelli di ormeggio destinati alle attività di cui ai precedenti articoli 15 e 16, e a 100 metri dalle boe di perimetrazione delle zone A.
  10. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, di validità massima annuale, alla piccola pesca artigianale, i soggetti legittimati devono presentare richiesta presso il soggetto gestore entro il 31 gennaio di ogni anno.
  11. I soggetti autorizzati all’attività di piccola pesca artigianale devono comunicare annualmente, su apposito modulo predisposto dal soggetto gestore i periodi di pesca, i dati sulle catture, gli attrezzi utilizzati e le modalità di pesca all’interno dell’area marina protetta ai fini del monitoraggio. Tali comunicazioni vengono riportate su un apposito registro tenuto dal soggetto gestore, delle cui annotazioni viene rilasciata copia ai soggetti stessi.
  12. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità e le modalità di prelievo delle risorse ittiche, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, l’attività di pesca professionale, in particolare indicando:
    1. caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unità da pesca;
    2. calendario delle attività di pesca, comprendente giornate ed orari per particolari attività;
    3. misure minime di cattura delle specie alieutiche commerciali e non;
    4. misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio;
    5. numero di imprese/cooperative di pesca autorizzate ad esercitare la piccola pesca artigianale;
    6. numero di unità da pesca per ogni impresa/cooperativa autorizzata ad esercitare la piccola pesca artigianale;
    7. il divieto di accesso a determinate aree e per specifici periodi, alle unità da pesca adibite alle attività di piccola pesca artigianale.
  13. Al fine di consentire il ricambio generazionale tra gli operatori della pesca, nel caso di cessazione delle attività di pesca da parte di soggetti autorizzati dal soggetto gestore, l’autorizzazione può essere concessa ad altro soggetto, purché’ in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 5, rispettivamente per la piccola pesca artigianale, anche se acquisiti in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto istitutivo, nei limiti dello sforzo di pesca dell’operatore che cessa l’attività.
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