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Navigazione da diporto

Disciplina della navigazione da diporto

(ai sensi del art.18 del D.M. 100 del 28.04.2017)
  1. Nell’area marina protetta non sono consentiti l’utilizzo di moto d’acqua (fatto salvo quanto previsto dall’ordinanza di sicurezza balneare in vigore della Capitaneria di porto di Oristano) o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari.
  2. Nelle zone A non è consentita la navigazione.
  3. Nelle zone B non è consentita la navigazione alle navi da diporto.
  4. Nelle zone B è consentita la navigazione, nel rispetto delle disposizioni delle ordinanze della Capitaneria di porto, e comunque con velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, ed entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri dalla costa, sempre in assetto dislocante alle seguenti unità:
    1. a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici;
    2. ai natanti;
    3. alle imbarcazioni che attestino il possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
      1. documentazione che attesti la presenza di un sistema di raccolta delle acque di sentina;
      2. documentazione che attesti la presenza di casse per la raccolta dei liquami di scolo, per quelle unità dotate di servizi igienici e cucina a bordo;
      3. conformità del motore, alla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche.
  5. Nella zona C è consentita la navigazione, oltre a quanto già espresso al precedente comma 4, e secondo le stesse modalità, anche alle navi da diporto in linea con:
    1. le disposizioni presenti nell’Annesso IV della MARPOL 73/78, («Norme per la prevenzione dell’inquinamento da liquami scaricati in mare dalle navi [seaWage]»), come previsto dalla risoluzione MEPC 157(55) del 13/10/2006, e regolamentata dal «piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico 2014 – 2017» e successive revisioni e aggiornamenti, redatto dalla Capitaneria di porto di Oristano;
    2. le disposizioni presenti nell’Annesso VI della MARPOL 73/78, («Regolamentazione delle emissioni gassose inquinanti prodotte a bordo delle navi, in particolare ossidi di d’azoto [NOx] e ossidi di zolfo [SOx]»), come previsto dalle risoluzioni MEPC 176(58) del 10/10/2008 e MEPC 177(58) del 10/10/2008, e successive revisioni e aggiornamenti.
  6. In relazione alle esigenze di tutela ambientale, resta salva la facoltà del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato, di adeguare con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, la disciplina della navigazione da diporto.
  7. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell’unità da diporto e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché’ il rilascio di rifiuti solidi o liquidi; il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, è consentito secondo il «piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico» vigente, redatto dalla Capitaneria di porto di Oristano.
  8. Non è consentito l’uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
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