Nell’area marina protetta non sono consentiti l’utilizzo di moto d’acqua (fatto salvo quanto previsto dall’ordinanza di sicurezza balneare in vigore della Capitaneria di porto di Oristano) o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari.
Nelle zone A non è consentita la navigazione.
Nelle zone B non è consentita la navigazione alle navi da diporto.
Nelle zone B è consentita la navigazione, nel rispetto delle disposizioni delle ordinanze della Capitaneria di porto, e comunque con velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, ed entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri dalla costa, sempre in assetto dislocante alle seguenti unità:
a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici;
ai natanti;
alle imbarcazioni che attestino il possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
documentazione che attesti la presenza di un sistema di raccolta delle acque di sentina;
documentazione che attesti la presenza di casse per la raccolta dei liquami di scolo, per quelle unità dotate di servizi igienici e cucina a bordo;
conformità del motore, alla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche.
Nella zona C è consentita la navigazione, oltre a quanto già espresso al precedente comma 4, e secondo le stesse modalità, anche alle navi da diporto in linea con:
le disposizioni presenti nell’Annesso IV della MARPOL 73/78, («Norme per la prevenzione dell’inquinamento da liquami scaricati in mare dalle navi [seaWage]»), come previsto dalla risoluzione MEPC 157(55) del 13/10/2006, e regolamentata dal «piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico 2014 – 2017» e successive revisioni e aggiornamenti, redatto dalla Capitaneria di porto di Oristano;
le disposizioni presenti nell’Annesso VI della MARPOL 73/78, («Regolamentazione delle emissioni gassose inquinanti prodotte a bordo delle navi, in particolare ossidi di d’azoto [NOx] e ossidi di zolfo [SOx]»), come previsto dalle risoluzioni MEPC 176(58) del 10/10/2008 e MEPC 177(58) del 10/10/2008, e successive revisioni e aggiornamenti.
In relazione alle esigenze di tutela ambientale, resta salva la facoltà del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato, di adeguare con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, la disciplina della navigazione da diporto.
Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell’unità da diporto e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché’ il rilascio di rifiuti solidi o liquidi; il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, è consentito secondo il «piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico» vigente, redatto dalla Capitaneria di porto di Oristano.
Non è consentito l’uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.