Indirizzo: Corso Italia, 108 Cabras (OR) ITALY     Telefono: 0783/391097     Email: info.ampsinis@comune.cabras.or.it    

Attività di ormeggio

Disciplina dell’attività di ormeggio

(ai sensi del art.19 del D.M. 100 del 28.04.2017)
  1. Nelle zone A non è consentito l’ormeggio.
  2. Nelle zone B è consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, l’ormeggio ai natanti e alle imbarcazioni da diporto, nei siti opportunamente individuati e attrezzati dal soggetto gestore.
  3. Nella zona C è consentito l’ormeggio ai natanti, alle imbarcazioni e navi da diporto, previa autorizzazione del soggetto gestore, nei siti opportunamente individuati e attrezzati dal soggetto gestore.
  4. Nella zona C è consentito, compatibilmente con le esigenze di tutela dell’ambiente marino, l’ormeggio delle unità nautiche autorizzate dal soggetto gestore, impiegate per le attività di piccola pesca artigianale, pescaturismo, trasporto passeggeri e visite guidate, esclusivamente ai gavitelli singoli predisposti allo scopo.
  5. All’interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio:
    1. non sono consentite la balneazione e le attività subacquee con o senza autorespiratore e le immersioni in apnea;
    2. non sono consentiti l’ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unità nautiche non ormeggiate;
    3. non è consentita la pesca sportiva e ricreativa, e la pesca professionale e la piccola pesca artigianale;
    4. non è consentito l’ormeggio delle unità da diporto ai gavitelli riservati a specifiche attività;
    5. l’ormeggio deve essere effettuato esclusivamente  al gavitello individuato dal soggetto gestore;
    6. per ogni gavitello è consentito l’ormeggio di una sola unità nautica;
    7. è vietata  qualsiasi attività che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo ormeggio.
  6. Con provvedimento del soggetto gestore, previa approvazione del Ministero, possono essere individuati nelle zone B e C ulteriori specchi acquei da attrezzare con boe di stazionamento per le sole unità da diporto, riservate alla sola sosta temporanea, anche ai fini della balneazione, posizionati compatibilmente con le esigenze di tutela dell’ambiente marino, opportunamente attrezzati e segnalati. Nelle predette aree è consentita la balneazione secondo le modalità previste dall’Ordinanza di Sicurezza Balneare.
  7. Ai fini dell’ormeggio i soggetti interessati devono richiedere al soggetto gestore il rilascio dell’autorizzazione, di validità massima annuale, a fronte del versamento di un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria secondo le modalità di cui al successivo art. 35, commisurato:
    1. alla lunghezza fuori tutto dell’unità da diporto/unità nautica;
    2. alla durata della sosta.
  8. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l’ormeggio, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, i proprietari di natanti e imbarcazioni e navi da diporto, che attestino il possesso di ulteriori requisiti di eco-compatibilità ambientale, oltre a quelli previsti al precedente art. 18, comma 4, e 5, individuati dal soggetto gestore con successivo provvedimento, previa approvazione del Ministero.
  9. In relazione alle esigenze di tutela ambientale, resta salva la facoltà del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato, di adeguare con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, la disciplina dell’attività di ormeggio.
  10. Le unità nautiche devono osservare le disposizioni per la navigazione da diporto di cui al precedente art. 18.
Torna all'inizio dei contenuti